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Al momento del conferimento del mandato professionale non è sufficiente comunicare il preventivo al nuovo cliente, perchè questo lo deve anche accettare. Quindi, anche se l'accordo con il cliente non deve obbligatoriamente essere preso per iscritto, è consigliabile documentarlo, per agevolare il recupero del credito.
Le novità sui compensi – contenuti all'articolo 9 del Dl 1/2012 "liberalizzazioni" – riguardano solo i professionisti iscritti agli Ordini, i quali devono concordare il compenso delle proprie prestazioni, che deve essere adeguato «all'importanza dell'opera» e comprendere «tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi».
Entrata in vigore
Queste nuove regole si applicano dal 24 gennaio 2012, per tutti i nuovi incarichi, dato che la disposizione prevede che il compenso sia obbligatoriamente «pattuito al momento del conferimento del l'incarico professionale», quindi, rimangono esclusi i compensi dei mandati professionali in corso di attuazione, in contrasto con la finalità del decreto liberalizzazioni, di stimolo della concorrenza (anche a vantaggio dei giovani). «In ogni caso», però, la misura del compenso deve essere resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta.
Contenuto dell'accordo
Il compenso deve contenere «tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico» e «va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Dovrebbero essere preventivati, quindi, anche tutti i costi che il professionista anticiperà in nome e per conto del cliente, (bolli, diritti, F24, ecc.). Anche se è impossibile, nei casi in cui l'importo da anticipare è variabile (ad esempio quando il professionista si impegna ad anticipare le imposte per conto del cliente tramite Entratel).
Vanno preventivati e accettati anche gli eventuali addebiti di spese documentate, non anticipate in nome e per conto del cliente (ad esempio, viaggi, vitto e alloggio). Va specificato, inoltre, l'onere relativo all'eventuale contributo integrativo per chi è iscritto a una Cassa professionale.
Vanno inserite anche le prestazioni professionali, per le quali non è certa la necessità di esecuzione, come ad esempio l'opposizione della controparte al decreto ingiuntivo o il ricorso in appello.
Si devono indicare nell'accordo anche «i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale».
Aspetti soggettivi e oggettivi
La pattuizione obbligatoria iniziale riguarda solo le «professioni regolamentate nel sistema ordinistico» e non quelle prive di Albi.
Dovrà essere chiarito se il preventivo da concordare con il cliente possa riguardare solo le prestazioni professionali «riservate» ai professionisti iscritti agli Albi – ad esempio la sottoscrizione di atti giudiziari, di perizie o di progetti, la funzione di sindaco o revisore – oppure se debba essere riguardare anche a tutte le altre attività non riservate, – nel caso dei commercialisti – la tenuta della contabilità, l'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi, la predisposizione di lettere di sollecito di pagamenti o il mero deposito all'ufficio finanziario della copia del ricorso spedito o consegnato alla commissione tributaria (Cassazione 24 ottobre 2008, n. 25735). Spesso, molte di queste prestazioni non sono accessorie ad una prestazione principale riservata, ma costituiscono l'unico incarico che il professionista ha dal proprio cliente. Obbligare i professionisti agli accordi preventivi in questi casi, genererebbe una disparità di trattamento rispetto ai professionisti non iscritti agli Albi o alle società di servizi (ad esempio, Ced e Caf).
Se queste attività sono svolte da un centro di elaborazione dati esterno allo studio, nel quale il professionista è anche socio, il cliente ha rapporti solo con il ced, quindi, si ritiene non sia necessario l'accordo sul preventivo. A meno che, nell'ambito del ced, non sia necessario l'intervento del professionista (ad esempio, visto di conformità nella dichiarazione Iva).
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