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- Mario Porreca
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Avendo come obiettivo quello di migliorare i provvedimenti presi dal Governo Monti tesi
a incrementare l’occupazione soprattutto giovanile nel settore professionale, in qualità di
Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti, chiediamo che venga presa in considerazione
la presente
RICHIESTA DI EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3110/2012 CONVERSIONE IN
LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 2012 N. 1 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETIVITA’
Relazione tecnica
Articolo 9
Il contenuto dell’art. 9 del decreto è volto al rendere libera la contrattazione tra il
professionista e il cliente per quanto riguarda la determinazione del compenso
dovuto.
Si deve osservare che la disposizione va ad incidere anche sull’affidamento degli
incarichi da parte degli enti pubblici attualmente regolamentati dal D.L. n. 163 del 12
aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. I servizi di ingegneria e architettura vengono
affidati, per effetto dell’applicazione del D.L. 223/2006 (Bersani) convertito dalla legge
n. 248 del 4/08/2006, con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara
determinato, dall’ente appaltante, sulla base della tariffa minima professionale.
Questa procedura comporta ribassi senza limiti da parte dei concorrenti, ribassi che
superano frequentemente l'80%.
Al fine di correggere queste distorsioni ed alcune lacune che si producono nel
codice dei contratti pubblici, con l'applicazione di questo decreto, per favorire
l’occupazione soprattutto giovanile e assicurare la sopravvivenza dei piccoli studi
professionali si propone il seguente emendamento:
AL CAPO III ARTICOLO 9 DEL D.L. 24/01/2012 E’ AGGIUNTO IL
SEGUENTE COMMA:
Comma 8.
Punto 1
Modifiche al comma 5 dell’art. 44 del D.L. 06/12/2011 n. 201
Al fine di favorire l'accesso dei piccoli e medi studi professionali ai servizi di progettazione,
nonché di adeguare la normativa Italiana alla normativa Europea all'articolo 91, comma 1, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni le parole:
«di importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo
pari o superiore a 200.000 euro» Il comma 5 dell’art. 44 del decreto legge 6/12/2011 n. 201 è
abrogato.
Punto 2
(Modifiche al D.L. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
Al fine di dare maggiore trasparenza al settore dell’affidamento dei servizi di progettazione;
All'articolo 90 del Codice sono apportate le seguenti modifiche:
1.le lettere a) b), c) del comma 1 dell’art. 90 sono abrogate.
All’articolo 91 del Codice sono apportate le seguenti modifiche:
a
2. l comma 4 la frase “Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al
medesimo soggetto pubblico o privato, salvo che (...)” è così sostituita: “”Le progettazioni
definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto privato, salvo che (…)”
3.al comma 7 la frase “i soggetti di cui all’art. 32, (...), possono affidare le progettazioni nonché
le connesse attività (…)” è così sostituita: “ i soggetti di cui all’art. 32, operanti nei settori di cui
alla parte III del codice, non possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività inerenti
le procedure per l’affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III
direttamente a società di ingegneria di cui all’articolo 90 , comma 1 lettera f) che siano da essi
stesse controllate. La parte restante del comma è abrogata.”
Punto 3
(Modifiche all'articolo 267 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207. (Affidamento dei servizi inferiori a
200,000 euro).
Al fine di facilitare la partecipazione alle gare dei piccoli e medi studi professionali e la
partecipazione di giovani professionisti agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione;
1. Il comma 1 dell'articolo 267 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento Appalti) al comma 1
la frase << sia inferiore a 100.000 euro>> è sostituita da « sia inferiore a 200.000,00 euro».
2. Il comma 2 dell'articolo 267 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 è così modificato: “I soggetti da
invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, sono individuati sulla base di indagini di mercato, assicurando altresì il rispetto del
criterio della rotazione”.
3. I commi 3), 4) e 5) dell'articolo 267 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 sono soppressi.
4. Il comma 7 dell'articolo 267 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 è così modificato: “L’indagine di
mercato è svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici, nell’albo della stazione appaltante,
nonché eventualmente sul profilo del committente, ove istituito, per un periodo non inferiore a
quindici giorni.
5. Il comma 8 dell'articolo 267 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 è così modificato: “Per l’affidamento
del servizio specifico, la selezione tramite l’indagine di mercato, tra i professionisti in possesso
dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l’invito, può essere effettuata dalle stazioni
appaltanti attraverso modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio. Gli operatori economici
selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera
di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo
importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento
dell’incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione
delle offerte; alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni.
L'importo della prestazione non potrà costituire elemento di valutazione al fine dell'affidamento
dell'incarico”.
Punto 4
(Modifiche all'articolo 16 del R.D. 254/1929)
Al fine di evitare il ripetersi di continue liti giudiziarie, (conclusesi peraltro in modo univo in sede
di Corte di Cassazione) e di chiarire definitivamente alcuni aspetti delle competenze professionali
tra tecnici laureati e diplomati;
Il punto m) dell’art. 16 del R.D. 254/1929) è sostituito dal seguente:
“progetto direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili in muratura a destinazione non
residenziale che non superino la volumetria di 300 m3”.
Punto 5
(Modifiche al Regio Decreto 23/10/1925 n. 2577)
Al fine di contrastare il fenomeno del doppio lavoro nella pubblica amministrazione, il primo
capoverso dell’art. 4 comma 1 del Regio Decreto 23/10/1925 n. 2577 è sostituito dal seguente:
“Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della
professione di ingegnere e di architetto, ai sensi del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909. Entro tre
mesi dalla iscrizione, l’ingegnere e l’architetto iscritto all’albo, dovranno essere titolari di partita Iva
in forma individuale associata o societaria pena cancellazione dal relativo albo professionale”.
l’art. 5 del Regio Decreto 23/10/1925 n. 2577 è sostituito dal seguente:
“Per esercitare in tutto il territorio nazionale e nella comunità europea la professioni di ingegnere e
di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato, a norma del R.D. 31 dicembre 1923, n.
2909 ed essere titolari di Partiva IVA in forma individuale, associata o societaria ed essere iscritti
alle rispettive casse di previdenza”.
Punto 6
Modifiche al comma 3, lettera b, dell’art. 10 della legge 12/11/2011 n. 183
Al fine di salvaguardare l’attività preminentemente tecnica e/o artistica delle società di
professionisti il comma 3 lettera b dell’art. 10 della legge 12/11/2011 n. 103 è sostituito dal
seguente:
“ L’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in
differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché
in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero, esclusivamente in quote minoritarie, soggetti
non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento”.
Firmato
Arch. Mario Porreca (Ordine di Roma n.6377)
tel. 06/5003933
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a incrementare l’occupazione soprattutto giovanile nel settore professionale, in qualità di
Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti, chiediamo che venga presa in considerazione
la presente
RICHIESTA DI EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3110/2012 CONVERSIONE IN
LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 2012 N. 1 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETIVITA’
Relazione tecnica
Articolo 9
Il contenuto dell’art. 9 del decreto è volto al rendere libera la contrattazione tra il
professionista e il cliente per quanto riguarda la determinazione del compenso
dovuto.
Si deve osservare che la disposizione va ad incidere anche sull’affidamento degli
incarichi da parte degli enti pubblici attualmente regolamentati dal D.L. n. 163 del 12
aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. I servizi di ingegneria e architettura vengono
affidati, per effetto dell’applicazione del D.L. 223/2006 (Bersani) convertito dalla legge
n. 248 del 4/08/2006, con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara
determinato, dall’ente appaltante, sulla base della tariffa minima professionale.
Questa procedura comporta ribassi senza limiti da parte dei concorrenti, ribassi che
superano frequentemente l'80%.
Al fine di correggere queste distorsioni ed alcune lacune che si producono nel
codice dei contratti pubblici, con l'applicazione di questo decreto, per favorire
l’occupazione soprattutto giovanile e assicurare la sopravvivenza dei piccoli studi
professionali si propone il seguente emendamento:
AL CAPO III ARTICOLO 9 DEL D.L. 24/01/2012 E’ AGGIUNTO IL
SEGUENTE COMMA:
Comma 8.
Punto 1
Modifiche al comma 5 dell’art. 44 del D.L. 06/12/2011 n. 201
Al fine di favorire l'accesso dei piccoli e medi studi professionali ai servizi di progettazione,
nonché di adeguare la normativa Italiana alla normativa Europea all'articolo 91, comma 1, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni le parole:
«di importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo
pari o superiore a 200.000 euro» Il comma 5 dell’art. 44 del decreto legge 6/12/2011 n. 201 è
abrogato.
Punto 2
(Modifiche al D.L. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
Al fine di dare maggiore trasparenza al settore dell’affidamento dei servizi di progettazione;
All'articolo 90 del Codice sono apportate le seguenti modifiche:
1.le lettere a) b), c) del comma 1 dell’art. 90 sono abrogate.
All’articolo 91 del Codice sono apportate le seguenti modifiche:
a
2. l comma 4 la frase “Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al
medesimo soggetto pubblico o privato, salvo che (...)” è così sostituita: “”Le progettazioni
definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto privato, salvo che (…)”
3.al comma 7 la frase “i soggetti di cui all’art. 32, (...), possono affidare le progettazioni nonché
le connesse attività (…)” è così sostituita: “ i soggetti di cui all’art. 32, operanti nei settori di cui
alla parte III del codice, non possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività inerenti
le procedure per l’affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III
direttamente a società di ingegneria di cui all’articolo 90 , comma 1 lettera f) che siano da essi
stesse controllate. La parte restante del comma è abrogata.”
Punto 3
(Modifiche all'articolo 267 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207. (Affidamento dei servizi inferiori a
200,000 euro).
Al fine di facilitare la partecipazione alle gare dei piccoli e medi studi professionali e la
partecipazione di giovani professionisti agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione;
1. Il comma 1 dell'articolo 267 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento Appalti) al comma 1
la frase << sia inferiore a 100.000 euro>> è sostituita da « sia inferiore a 200.000,00 euro».
2. Il comma 2 dell'articolo 267 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 è così modificato: “I soggetti da
invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, sono individuati sulla base di indagini di mercato, assicurando altresì il rispetto del
criterio della rotazione”.
3. I commi 3), 4) e 5) dell'articolo 267 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 sono soppressi.
4. Il comma 7 dell'articolo 267 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 è così modificato: “L’indagine di
mercato è svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici, nell’albo della stazione appaltante,
nonché eventualmente sul profilo del committente, ove istituito, per un periodo non inferiore a
quindici giorni.
5. Il comma 8 dell'articolo 267 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 è così modificato: “Per l’affidamento
del servizio specifico, la selezione tramite l’indagine di mercato, tra i professionisti in possesso
dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l’invito, può essere effettuata dalle stazioni
appaltanti attraverso modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio. Gli operatori economici
selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera
di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo
importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento
dell’incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione
delle offerte; alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni.
L'importo della prestazione non potrà costituire elemento di valutazione al fine dell'affidamento
dell'incarico”.
Punto 4
(Modifiche all'articolo 16 del R.D. 254/1929)
Al fine di evitare il ripetersi di continue liti giudiziarie, (conclusesi peraltro in modo univo in sede
di Corte di Cassazione) e di chiarire definitivamente alcuni aspetti delle competenze professionali
tra tecnici laureati e diplomati;
Il punto m) dell’art. 16 del R.D. 254/1929) è sostituito dal seguente:
“progetto direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili in muratura a destinazione non
residenziale che non superino la volumetria di 300 m3”.
Punto 5
(Modifiche al Regio Decreto 23/10/1925 n. 2577)
Al fine di contrastare il fenomeno del doppio lavoro nella pubblica amministrazione, il primo
capoverso dell’art. 4 comma 1 del Regio Decreto 23/10/1925 n. 2577 è sostituito dal seguente:
“Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della
professione di ingegnere e di architetto, ai sensi del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909. Entro tre
mesi dalla iscrizione, l’ingegnere e l’architetto iscritto all’albo, dovranno essere titolari di partita Iva
in forma individuale associata o societaria pena cancellazione dal relativo albo professionale”.
l’art. 5 del Regio Decreto 23/10/1925 n. 2577 è sostituito dal seguente:
“Per esercitare in tutto il territorio nazionale e nella comunità europea la professioni di ingegnere e
di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato, a norma del R.D. 31 dicembre 1923, n.
2909 ed essere titolari di Partiva IVA in forma individuale, associata o societaria ed essere iscritti
alle rispettive casse di previdenza”.
Punto 6
Modifiche al comma 3, lettera b, dell’art. 10 della legge 12/11/2011 n. 183
Al fine di salvaguardare l’attività preminentemente tecnica e/o artistica delle società di
professionisti il comma 3 lettera b dell’art. 10 della legge 12/11/2011 n. 103 è sostituito dal
seguente:
“ L’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in
differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché
in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero, esclusivamente in quote minoritarie, soggetti
non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento”.
Firmato
Arch. Mario Porreca (Ordine di Roma n.6377)
tel. 06/5003933
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